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La Certificazione Energetica in Veneto, aggiornamenti

Rendimento Energetico in Edilizia

Decreto legislativo 311/2006 che integra il Decreto Legislativo 192/2005

Certificazione energetica degli edifici

Per la “certificazione energetica degli edifici”, il Decreto Legislativo 192/2005 e s.m.i. stabilisce che:

  • I nuovi edifici devono essere dotati di attestato di certificazione energetica secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i..
  • Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, previste in Finanziaria, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici.
  • Dal 1° luglio 2007 l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici (già esistenti o in costruzione alla data di entrata in vigore del D.Lgs.192/2005 (8/10/2005), di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di vendita dell’intero immobile.
  • Dal 1° luglio 2008 l’obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a 1.000 m2 (sempre nel caso di vendita dell’intero immobile).
  • Dal 1° luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell’attestato di certificazione energetica.
  • Dal 1° gennaio 2012 nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica (art.6 D.Lgs. 192/2005).

L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

Per le Regioni che, come la Regione  del Veneto, non hanno ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici si applica quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali definite dal D.M. del 26/06/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/07/2009.

ENTRATA IN VIGORE:

Dal 25 luglio 2009 è a regime la certificazione energetica degli edifici a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”

SOGGETTI ABILITATI ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI:

Nella Regione del Veneto attualmente non sono individuati i titoli di studio tecnico-scientifico abilitanti, a seguito di frequenza di specifici corsi di formazione, alla certificazione energetica degli edifici.

Ai sensi della norma nazionale pertanto possono redigere la certificazione i professionisti iscritti a Ordini o Collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione per la progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, che non abbiano preso parte direttamente o indirettamente alla progettazione o realizzazione dell’edificio da certificare e che non siano collegati con i produttori dei materiali e dei componenti utilizzati. (v. comma 2, punto 2 e ss. dell’ Allegato III D.Lgs 115/2008)

AUTODICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO:
La Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. n.659 del 17.04.2012, ha stabilito che dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V. n.34 del 27 aprile 2012) l’Autodichiarazione di prestazione energetica dell’edificio “Classe G” non deve essere più inviata o presentata alla Regione del Veneto.

Si precisa che l’Autodichiarazione in argomento rimane utilizzabile per finalità di trasferimento a titolo oneroso di unità immobiliari o edifici secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (punto 9 All.A D.M. 26/06/2009).

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MODALITA’ DI INVIO DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (A.C.E.):

La Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R.V. n.659 del 17.04.2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.34 del 27 aprile 2012, ha stabilito che dal 02 maggio 2012 deve essere utilizzato unicamente l’applicativo Ve.Net.energia-edifici per la trasmissione alla Regione del Veneto degli Attestati di Certificazione Energetica degli Edifici, con le modalità operative disponibili nei prossimi giorni alla presente pagina internet.

Nella fase transitoria fino all’effettiva entrata in funzione di Ve.Net.energia-edifici è possibile trasmettere gli Attestati di Certificazione Energetica esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, secondo le istruzioni consultabili alla seguente pagina internet: LINK

Manuale operativo Ve.Net.energia-edifici

I certificatori che intendano richiedere l’accreditamento a Ve.Net.energia-edifici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Accesso ad internet;
• Casella di posta certificata;
• Certificato di firma digitale.
Per accedere alla procedura di accreditamento cliccare su Accesso a Ve.Net.energia-edifici

 
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